Patente a crediti in edilizia, arriva l’autocertificazione dei requisiti
Obbligo per le imprese fino alla seconda classifica Soa. Esenzione per fornitori e progettisti. Via libera con fiducia al Decreto PNRR 4
17/04/2024 – La patente a crediti in edilizia sarà obbligatoria dal 1° ottobre 2024, ma rispetto alla versione iniziale, contenuta nel Decreto PNRR 4, qualcosa sta per cambiare per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera e confermati dall’Aula, che ieri, con 185 sì e 115 no ha votato la fiducia.
Il sistema della patente a crediti prevede una serie di nuovi obblighi, pensati per tutelare la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili dopo il crollo di Firenze dello scorso febbraio, e potrebbe essere esteso anche ad altri ambiti diversi dall’edilizia.
Il rilascio della patente a crediti
Come previsto già nella versione iniziale (DL 19/2024) la patente a crediti sarà rilasciata dall’ispettorato del lavoro in formato digitale. Con la parente a crediti sarà possibile lavorare nei cantieri temporanei o mobili, individuati dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).
Per ottenere la patente a crediti, l’impresa o il lavoratore autonomo dovrà dimostrare una serie di requisiti: l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il possesso del Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e il possesso del Documento unico di regolarità fiscale (Durf). Rispetto a contenuto del DL, tra i requisiti viene inserita la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La reale novità è che tali requisiti potranno essere autocertificati. In caso di dichiarazioni mendaci, la patente a crediti sarà revocata e potrà essere nuovamente richiesta solo dopo 12 mesi dalla revoca.
Come funzionano i punti della patente a crediti
La patente a crediti sarà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti. Il lavoro nei cantieri temporanei o mobili sarà consentito con un residuo minimo di 15 crediti.
Al di sotto di tale soglia sarà consentito solo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Sarà possibile ottenere crediti aggiuntivi, ma le modalità saranno definite con un decreto ministeriale successivo. Non sarà invece possibile il recupero dei crediti con la frequenza di corsi di formazione specifica.
Sanzioni e decurtazione dei punti della patente a crediti
I cantieri che non rispettano l’obbligo della patente a crediti saranno puniti con una sanzione pari al 10% del valore dei lavori, che non potrà essere inferiore a 6mila euro. Il DL aveva invece previsto una multa da 6mila a 12mila euro, considerata troppo bassa.
Le violazioni saranno punite con la decurtazione dei punti presenti nella patente. La decurtazione sarà pari a 20 punti per l’infortunio mortale e a 15 punti nel caso in cui l’infortunio comporti un’inabilità permanente assoluta, 8 crediti in caso di un’inabilità permanente parziale, 5 crediti per le inabilità temporanee che comportano l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni. La tabella prevede anche decurtazioni minori, ad esempio 2 punti in caso di omessa formazione
Chi non avrà l’obbligo della patente a crediti
La patente a crediti non sarà obbligatoria per i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. In sede di discussione dei contenuti generali del ddl, l’on AVS Francesco Mari ha fatto riferimento, per fare un esempio, alle imprese ingegneristiche.
Non avranno l’obbligo della patente a crediti neanche le imprese con una qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla terza. Le classifiche Soa si riferiscono alle classi di importo per le opere pubbliche. La prima e la seconda classifica arrivano a classi di importo fino a 516mila euro. Al di sopra di questo importo, scatta la terza classifica, a partire dalla quale non sarà richiesta la patente a crediti.
Il DL prevedeva invece l’esenzione dall’obbligo per tutte le imprese con qualificazione Soa, a prescindere dalla classifica per classe di importo.